Quesito:

Si chiede un chiarimento sull’applicazione dell’art. 34 del testo unico 380/2001, in riferimento all’applicazione del medesimo (in particolare l’applicazione del punto 2) su un fabbricato dove in seguito alla pratica di sanatoria, viene eseguito un intervento di ristrutturazione con l’utilizzo del nuovo Ecobonus 110%.
|Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a
cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente
o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei
medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente
o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla
legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad
uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le
opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.|

In un caso di parziale difformità “non sanabile” con l’applicazione ordinaria della procedura prevista dal Permesso in Sanatoria (art.36 del T.U. 380/2001) riscontrata in un fabbricato oggetto di un Permesso di Costruire in Sanatoria, e compensato con l’applicazione di quanto previsto dall’art.34 comma 2 da parte del dirigente dell’ufficio edilizia del comune, è possibile usufruire dei vantaggi fiscali previsti dal nuovo Ecobonus 110% in caso d’intervento di ristrutturazione del medesimo immobile?
L’applicazione dell’articolo 34, mediante il ricorso al pagamento della sanzione pecuniaria determinata dall’ufficio tecnico comunale (secondo i criteri previsti dal medesimo articolo), pregiudica in qualche modo la possibilità di utilizzo dei vantaggi fiscali della legge Ecobonus 110%? O la fattibilità di applicazione della legge stessa?

Risposta:

Premesso che l’art.49 comma 1 D.P.R. 380/2001 stabilisce che gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo (edilizio) ma anche in contrasto con lo stesso, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti; per rispondere al quesito occorre preliminarmente  interrogarsi sui rapporti della predetta norma dell’art. 49 c.1 con l’art. 34 comma 2 dello stesso citato D.P.R:, anche tenendo presente che il successivo art. 50 prevede che il rilascio del permesso in sanatoria produce automaticamente la cessazione degli effetti della eventuale decadenza o revoca e che comunque l’Amministrazione comunale, sempre ai sensi dell’art. 49 c.2, dovrebbe segnalare alla Amministrazione Finanziaria entro i tre mesi della ultimazione dei lavori, ogni inosservanza comportante la predetta decadenza: il che può essere agevolmente verificato dal professionista incaricato prima di accedere alle pratiche per l’agevolazione fiscale in questione. Ciò premesso, non è possibile dare una risposta univoca al quesito sugli effetti del pagamento della sanzione pecuniaria, di cui all'art. 34 co. 2 D.P.R. 380/2001, dato il contrasto giurisprudenziale in materia  ma può ritenersi prevalente l'indirizzo giurisprudenziale (espresso da Consiglio di Stato V^ Sezione già con decisione n. 216/1993) secondo cui il pagamento della sanzione pecuniaria in luogo della sanzione cd. ripristinatoria reale di cui all'art. 34 co.1 consente la regolarizzazione urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria dell'abuso, tant'è che anche di recente la giurisprudenza amministrativa (v. T.A.R. Liguria I^ Sezione n. 589/2020) ha statuito che il pagamento di una sanzione pecuniaria, anche ai sensi del citato art. 34 co. 2 D.P.R. 380/2001, pur non dando luogo ad una vera e propria sanatoria edilizio-urbanistica, svolge una funzione di sostanziale regolarizzazione delle opere abusive, e si parla dunque di "fiscalizzazione o monetizzazione" dell'opera abusiva, in relazione appunto al potere spettante all’Autorità Comunale di conservare le opere difformi, valutando che la restante parte dell'attività non potrebbe essere preservata, ove quella abusiva venisse sanzionata con la demolizione.

Ciò premesso, per rispondere al quesito, occorre preliminarmente verificare se la normativa fiscale introduttiva del cd. nuovo Ecobonus 110%, vale a dire gli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, convertito con Legge numero 77/2020, preveda essa stessa quale requisito/condizione per il godimento dell'agevolazione fiscale ivi prevista il non compimento di opere edilizie difformi sull'immobile: ebbene si può affermare che né quella normativa né la normativa fiscale ivi richiamata, in particolare ai co. 3 dell’art.119 e co. 2 dell’art.121, stabiliscono alcuna condizione ostativa al godimento della agevolazione in relazione al compimento di opere edilizie difformi, poi "regolarizzate" ai sensi del citato art. 34 co.2 D.P.R. 380/2001.

In quest'ottica, previa assimilazione nei termini anzidetti della “fiscalizzazione”/regolarizzazione delle opere difformi ex art. 34 c. 2 ad una vera e propria sanatoria edilizia e considerato che neppure i provvedimenti "attuativi' della agevolazione in questione fino ad oggi adottati (vale a dire, le circolari dell'Agenzia delle Entrate numero 24 del 8.8.2020 e n. 30 del 22.12 2020 nonché la risoluzione della stessa Agenzia n. 60 del 28.9.2020 nonché infine i chiarimenti forniti dall'Agenzia in sede di "guida informativa" sul suo sito) prevedono come condizione ostativa/preclusiva della agevolazione Ecobonus 110% quella del pagamento della predetta sanzione pecuniaria ex art. 34 co. 2 citato e in assenza a tutt'oggi di precedenti giurisprudenziali in materia (vale a dire di decisioni di Commissioni Tributarie sull'applicazione del predetto "Ecobonus"), si può concludere che il ricorso al pagamento della sanzione pecuniaria di cui al citato art. 34 co. 2 D.P.R. 380/2001 non pregiudichi in alcun modo la possibilità di godimento della predetta agevolazione fiscale di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020 convertito, e ciò soprattutto quando risulti che l’Amministrazione Comunale non abbia segnalato ai sensi del citato art. 49 c. 2 alcuna inosservanza per opere difformi alla A.F. (oggi Agenzia delle Entrate).

Risposta a cura di esperto specialista, Consulente dell'Ordine

Pubblicato in data: 19.02.21

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