Quesito:

Riscontro che alcuni comuni della nostra provincia non applicano le disposizioni della L.R. 37/2019 che ha come finalità il contrasto all’evasione fiscale e il rispetto dell’equo compenso per le prestazioni svolte dai professionisti. Alcuni dirigenti della P.A. si giustificano con la mancata emanazione di atti di indirizzo da parte della Giunta Regionale, ma ciò è legittimo e giustificato oppure ai sensi dell'art. 3 comma 2 comma 1 la P.A. ha comunque l'obbligo di accertare l'avvenuto (o dichiarato) pagamento delle spettanze per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi?

Risposta:

Per poter dare una soluzione al quesito oggetto della Vostra interrogazione, si rende necessario procedere con un breve inquadramento della L.R. del Veneto sull’equo compenso.

Introdotta al fine di tutelare il lavoro svolto dai professionisti e garantire il rispetto del principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti medesimi, contrastando contestualmente l’evasione fiscale, la L.R. del Veneto sull’equo compenso ha imposto all’art. 2, che le istanze alla PA competente di natura autorizzatoria o concessoria effettuate dai professionisti per conto dei committenti siano corredata necessariamente da una lettera di incarico sottoscritta dalla committenza.

Invero, in sede di istanza autorizzatoria o concessoria alla PA competente, il professionista incaricato deve allegare all’istanza stessa, oltre a tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, anche una lettera di incarico sottoscritta dal committente, nella quale non solo devono essere indicati gli estremi di iscrizione all’albo o collegio del professionista e della sua assicurazione professionale, ma devono essere anche definiti in maniera chiara e definitiva le prestazioni da effettuare ed i rispettivi compensi.

  Il compenso - specifica la L.R. in questione - “deve risultare proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, sulla base della vigente legislazione statale e dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità considerate, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale prestata”.

Come recita, poi, l’art. 3 della L.R. n. 37/2019, al momento conclusivo dell’iter amministrativo iniziato con la presentazione di un’istanza di natura autorizzatoria o concessoria, l’Amministrazione acquisisce l’autodichiarazione del professionista incaricato, attestante il pagamento dei compensi pattuiti da parte del committente, “redatta secondo i modelli adottati dalla Giunta regionale” e, sulla base di questi, dalla Amministrazioni comunali competenti, pubblicati nei rispettivi siti web.

La L.R. in esame considera la presentazione di tale dichiarazione sostitutiva come pregiudiziale al completamento dell’iter amministrativo, tant’è vero che quest’ultimo rimane sospeso e non può concludersi fino all’avvenuta integrazione.

Ciononostante, il successivo art. 4 della L.R. in questione specifica che “Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo nei confronti delle strutture regionali competenti e degli enti di cui all’articolo 1”.

In altri termini, la L.R. n. 37/2019 rimette alla Giunta Regionale il compito di adottare con una successiva delibera atti di indirizzo, al fine di promuovere la tutela delle prestazioni professionali e il rispetto del principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, nonché al fine di contrastare l’evasione fiscale.

Pur essendo ampiamente decorso il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della L.R. del Veneto sull’equo compenso, tuttavia, non è intervenuta alcuna deliberazione della Giunta regionale in relazione agli atti di indirizzo da adottare nei confronti delle Amministrazioni competenti, né la Giunta ha provveduto all’adozione di un modello di autodichiarazione del professionista attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente.

Occorre, in tal senso, precisare che, in qualità di organo collegiale di indirizzo politico-amministrativo, la Giunta regionale ha la possibilità di adottare atti di direttiva/indirizzo, volti a definire elementi utili per orientare lo sviluppo dell’attività gestionale in termini il più possibile coerenti con gli obiettivi generali e strategici della Amministrazione regionale.

In alcuni casi, come deve ritenersi quello di specie, gli atti di indirizzo della Giunta regionale possono includere determinazioni destinate ad applicare e implementare criteri predeterminati per legge.

Invero, come accade per la Legge statale, spesso soggetta alla necessaria implementazione dei cd. decreti attuativi, per divenire applicabile, deve ritenersi che anche la Legge regionale per divenire operativa ed applicabile debba – ove previsto – attendere l’adozione di atti di indirizzo da parte della Giunta regionale.

Da una comparazione con le diverse esperienze regionali in materia di equo compenso,  peraltro, si segnala che alcune Leggi regionali (per es. quella della Regione Basilicata, Calabria, Campania) non fanno rinvio a successivi atti di indirizzo da parte della Giunta regionale nei confronti delle Amministrazioni competenti, né demandano alla Giunta regionale l’elaborazione o l’adozione di un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, limitandosi al più ad allegare un modello.

In tali realtà, quindi, è possibile sostenere una piena operatività della Legge sull’equo compenso.

Viceversa, come la L.R. Veneto, anche la L.R. Lazio n. 6 del 2019 fa rinvio ad una successiva deliberazione della Giunta regionale tanto per l’adozione di atti di indirizzo nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali e delle società controllante (art. 2, co. 2), quanto per l’adozione di un modello della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il pagamento delle spettanze correlate alla prestazione del professionista (art. 4, co.1).

Tuttavia, la Giunta regionale del Lazio – sebbene oltre il termine originariamente fissato di sessanta giorni dall’entrata in vigore della L.R. – è intervenuta e con la delibera G.R. Lazio 28.01.2020, n. 22 sono divenute operative le norme previste dalla L.R. Lazio 12.04.2019, n. 6.

La delibera della Giunta Regionale Lazio n. 22 del 2020, in tal senso, ha reso applicabile la L.R. sul’equo compenso, stabilendo in primis i criteri per la garanzia dell’equo compenso dei professionisti, mediante indicazione degli indirizzi in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali agli Uffici delle Amministrazioni competenti e predisponendo, poi, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista in merito al pagamento delle proprie spettanze da parte del committente.

Si segnala, inoltre, l’esperienza maturata nella Regione Piemonte in relazione alla Legge sull’equo compenso.  

La L.R. Piemonte n. 19/2018, all’art. 140, co. 2, sulla falsariga della L.R. Veneto summenzionata prevede che “La pubblica amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o nella ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce l’autodichiarazione del professionista o dei professionisti redattori e sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 secondo il modello elaborato dalla Giunta regionale e contenuto in apposita deliberazione, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente”.

Come può desumersi dal testo di legge, l’attuazione della legge stessa è condizionata all’emanazione del modello regionale di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà affidato al provvedimento della Giunta.

Modello, tuttavia, non reso disponibile dalla Giunta regionale Piemonte, con chiare ripercussioni sulla operatività della L.R. sull’equo compenso.

L’Ordine degli Architetti, il Collegio dei Geometri, l’Ordine degli Ingegneri e il Collegio dei Periti Industriali di Torino, pertanto, si sono rivolti alla Regione Piemonte, affinchè quest’ultima provvedesse all’emanazione del modello di asseverazione di percezione dei compensi da parte del professionista, rendendosi disponibili a un incontro con i rappresentanti dell’Ente per approfondire l’argomento e, dare adeguata attuazione alla L.R. sull’equo compenso e permettere alle Amministrazioni comunali competenti di richiedere ed acquisire – a pena di sospensione del completamento dell’iter amministrativo avviato – la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello elaborato dalla Giunta regionale.

In conclusione, ad espressione dell’esito del presente redatto parere, ritengo che la L.R. del Veneto n. 37/2019 sull’equo compenso, allo stato, risulti non adeguatamente applicabile, difettando i previsti atti di indirizzo della Giunta regionale nei confronti delle Amministrazioni competenti, nonché un modello elaborato dalla Giunta stessa di autodichiarazione del professionista attestante il pagamento del compenso allo stesso spettante da parte del committente.

In ogni caso, qualora medio tempore dovesse verificarsi un’ipotesi che richieda l’applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. Veneto n. 37/2019, ritengo che il professionista possa replicare alla Amministrazione comunale, che opponga il difetto di atti di indirizzo da parte della Giunta regionale per l’operatività della L.R. medesima, il fatto che in alcune Regioni la legge sull’equo compenso non fa rinvii ad atti di indirizzo della Giunta e quindi è direttamente applicabile sulla scorta dei criteri e parametri individuati dalla Legge regionale stessa.

Per quanto concerne, poi, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista relativamente al pagamento del compenso al medesimo spettante da parte del committente, ritengo che - in attesa della definizione di uno specifico modello da parte della Giunta regionale - l’Amministrazione possa comunque richiedere al professionista la presentazione di un generico modello di autodichiarazione ex art. 76 d.p.r. n. 445/2000, in mancanza del quale deve ritenersi integrato a tutti gli effetti un motivo ostativo alla conclusione dell’iter amministrativo avviato con istanza di natura autorizzatoria o concessoria.

Risposta a cura di esperto specialista, Consulente dell'Ordine

Pubblicato in data: 22.02.21

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