Quesito:

un professionista architetto iscritto all'ordine senza partita iva socio di una SRL puo svolgere un incarico conferitogli come professionista e fatturare la prestazione come srl ?
la srl ha codice ATECO 70.29 consulenza in materia di ambiente, agronomia, sicurezza e altre attività simili,

Risposta:

Per quanto riguarda la possibilità di svolgere attività professionale da parte di un soggetto iscritto all'Albo degli Architetti senza apertura di partita iva si rimanda al quesito ed alla risposta dedicate.

Per quanto riguarda la possibilità dì svolgere tale incarico in qualità di socio di srl, questo dipende dal tipo di società che andrebbe ad operare.

La normativa. all’art. 10 L. 183/20.1.1 e D.M. n. 34/2013 prevede che l’attività professionale possa essere svolta anche in forma associata. Esistono infatti società di professionisti che possono esercitare contemporaneamente una o più attività professionali regolamentate.

Affinché possa essere svolta attività di architettura, la società tra professionisti dovrebbe avere codice ATECO 7.1.10.00 o, in caso di società multidisciplinare, dovrebbe avere nello statuto la possibilità di svolgere anche attività riservate agli architetti. Inoltre, la società tra professionisti dovrebbe essere iscritta ad Inarcassa.

Nel caso in esame, la società opera in tutt’altro settore, e, in mancanza di ulteriori informazioni, probabilmente non è una società tra professionisti a carattere multidisciplinare, con la possibilità -già prevista nello statuto- di svolgere attività riservata agli architetti e quindi non può svolgere l’attività professionale riservata agli architetti, nemmeno se di fatto il socio che materialmente svolge 1’attività è iscritto all’Albo.

Pubblicato in data: 21.07.21

Quesito:

Buongiorno,
il mio quesito: è possibile presentare una qualsiasi pratica edilizia senza avere una p. iva? Con sola ritenuta d'acconto?
Grazie

Risposta:

L'apertura della partita iva è una modalità di esercizio della professione, che può essere esercitata esclusivamente dai soggetti in possesso di determinati requisiti, quali il conseguimento del titolo di studio di laurea in architettura e l'abilitazione professionale, che si consegue attraverso il superamento dell'Esame di Stato in Architettura. Una volta in possesso di questi due titoli il soggetto è a tutti gli effetti un architetto, potenzialmente abilitato ad esercitare la professione intellettuale. L'art.2229 del Codice Civile definisce le professioni intellettuali, per l'esercizio delle quali “è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l’iscrizione ne gli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente”. Quindi, per rendere effettivamente operativa l'attività si rende necessaria l'iscrizione all'albo degli architetti ppc della provincia in cui l'architetto fissa la propria residenza o il domicilio fiscale.

A partire da questo momento si può scegliere con che modalità svolgere la professione.

Il panorama normativo attuale prevede tre modalità di esercizio della professione

L'attività può essere esercitata in forma di lavoro dipendente, quindi subordinato, e si dovrebbe poter far riferimento alle norme ed alle tabelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, settore edilizia ed industria (CCNL Edilizia Industria). Il condizionale è d'obbligo in quanto non vi è un reale obbligo da parte del datore di lavoro, impresa o studio privato che sia, di attenersi a tali previsioni.

Qualora si scelga di intraprendere un percorso autonomo, l'attività può essere svolta in maniera occasionale (lavoro autonomo occasionale) come normato dall’art. 2222 del Codice Civile o in maniera sistematica, organizzata, non subordinata mediante apertura di partita iva.

Lo svolgimento dell'attività in modo abituale e continuativo, senza carattere di subordinazione alcuno con i committenti, svolto attraverso l'impiego di mezzi propri implica l'apertura di una partita iva e la conseguente iscrizione previdenziale ad Inarcassa.

Le prestazioni svolte in qualità di lavoro autonomo occasionale, secondo l'art. 2222 CC, consistono in prestazioni d'opera o di servizio compiute verso un corrispettivo, avvalendosi prevalentemente di lavoro proprio senza vincolo di subordinazione, senza potere di coordinamento del committente e in via occasionale. L'articolo 2222 CC specifica inoltre che la prestazione occasionale non trova luogo qualora l'incarico riguardi un “contratto d’appalto che richieda il compimento di un'opera o di un servizio, verso un corrispettivo in danaro, esplicano attraverso un’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (cfr. art. 1655 CC).”

Quindi affinché una prestazione autonoma possa essere, ai fini civilistici, definita occasionale, va verificato che non via sia il coordinamento della prestazione con il committente e che non sia continua né duratura.

Ai fini fiscali, le prestazioni occasionali vengono configurare dall'art. 61 del Decreto Legislativo 276/2003. Il comma 2 di tale articolo definisce prestazioni occasionali quei “rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ai 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore ai 5. 000 euro”. La normativa fiscale introduce due nuovi limiti: uno temporale che può contemplare una ripetitività delle prestazioni svolte in un massimo di 30 giorni complessivi in un anno per committente, ed uno economico, fissando nel tetto massimo di 5.000 euro l’importo complessivo percepibile per tutte le prestazioni svolte con la globalità dei committenti. L'art. 6.1 D.Lgs. 276/2003 prevede, a1 successivo comma 3, che le” professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali” vengano escluse dall’alveo del precedente comma 2. Quindi, per un professionista iscritto all'albo, il limite dei 30 giorni annui per committente ed il tetto dei 5.000 euro non può essere un parametro di riferimento per valutare l'occasionalità della prestazione.

Con nota 4594 del 25/02/2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), individua come parametro utile a valutare l'occasionalità della prestazione l'episodicità della prestazione stessa e l'autonomia con cui viene gestito l'incarico. Nella stessa nota si sottolinea che, pur non essendo l'iscrizione ad un albo (comunque obbligatoria) un elemento che determini la necessità di apertura della partita iva, tale iscrizione viene considerata come un elemento che in potenza costituisce un “idoneo presupposto all’abitualità delle prestazioni” (cfr nota 448/2014 CNI e nota 13/2015 CNI).

Coordinando questi elementi con un riferimento, presente sempre nella nota 448/2014 CNI del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ad un parametro economico inferiore ai 5.000 euro, individuato da una sentenza della cassazione (cfr sentenza Cassazione n. 15031 del 02/07/14), si può dire che le maglie per definire occasionale un'attività professionale siano sempre più strette.

Inoltre, si consideri che, con medesime note, il CNI ha precisato che l’apertura della partita iva è obbligatoria anche qualora l’architetto abbia un rapporto di lavoro dipendente in essere e desideri svolgere a latere attività autonoma in maniera residuale e occasionale.

Quindi, in risposta al quesito dell’architetto, se le pratiche edilizie che intende presentare fossero realmente episodiche e fossero di modesta entità economica, queste potrebbero essere definite occasionali, ma non è possibile fornire una risposta certa ed univoca, in quanto deve sempre essere valutato il singolo caso specifico. L’orientamento dei diversi Enti, comunque, pur non prevedendo un obbligo effettivo, sembra essere quello dell’avvio della posizione autonoma attraverso l’apertura della partita iva.

Inoltre, l'attuale normativa fiscale consente a chi apre la partita iva di aderire ad un regime agevolato, il regime forfettario previsto all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni. Tale regime prevede, tra le altre cose, l'applicazione di un'aliquota pari al 15% a titolo di Imposta Sostitutiva di IRPEF, IVA ed IRAP per chi sviluppa un fatturato massimo di 65.000 euro annui. Per chi inizia una nuova attività vi è un'ulteriore agevolazione, che consiste nella riduzione al 5% dell'imposta sostitutiva per i primi cinque esercizi. Tra i soggetti che possono usufruire di questa agevolazione vi sono i soggetti che hanno svolto la medesima attività solamente a titolo di tirocinio. Per cui, iniziare ad esercitare l'attività professionale sotto forma di lavoro autonomo occasionale, tassato ai sensi dell'art. 67 Tuir (redditi diversi), senza aprire la partita iva, potrebbe costituire un ostacolo a1l'accesso dell'aliquota agevolata. Questo sia in fase iniziale che in successiva fase di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Pubblicato in data: 21.07.21

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